Pubblicazioni di matrimonio

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Che cos’è:

Per potersi sposare, con rito civile o religioso (concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devono  richiedere le pubblicazioni di matrimonio.

Le pubblicazioni si richiedono all’Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza degli sposi. Se gli sposi non risiedono nello stesso Comune, l’Ufficiale dello stato civile provvede a farne richiesta anche al Comune di residenza dell’altro.

La pubblicazione consiste in un procedimento con il quale l’Ufficiale dello stato civile, dopo aver verificato l’inesistenza degli impedimenti al matrimonio (artt. 84-89 del Codice Civile), redige e pubblica un atto in cui sono indicati il nome, il cognome, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. Serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi.

La pubblicazione ha una durata di otto giorni consecutivi più tre per eventuali opposizioni da parte di terzi. A partire dal quarto giorno successivo alle pubblicazioni si può procedere alla celebrazione del matrimonio.

Requisiti per contrarre matrimonio:

a)      Almeno uno degli sposi deve essere residente nel Comune.

b)      Assenza di impedimenti relativi a parentela o affinità, adozione o affiliazione

c)      Essere di stato libero

d)      Non essere interdetti

e)      Essere maggiorenni (in casi particolari il tribunale può autorizzare il matrimonio di chi ha compiuto 16 anni).

 

Modalita’ di richiesta:

La richiesta deve essere fatta da ambedue gli sposi.

I contraenti devono presentarsi presso l’ufficio di Stato Civile del Comune per la relativa richiesta nella quale faranno una serie di dichiarazioni previste dall’art. 51 del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile.

L’ufficiale di stato civile provvede a verificare l’esattezza delle dichiarazioni, richiedendo d’ufficio i documenti necessari ai Comuni di nascita, residenza, eventuale precedente matrimonio degli sposi.

Documentazione:

a)      Codice fiscale degli sposi

b)      Marca da bollo da € 16,00 (è sufficiente una se gli sposi sono ambedue residenti presso il comune, altrimenti dovranno portarne due)

c)      Se il matrimonio è svolto con rito religioso, gli sposi dovranno presentare la richiesta di pubblicazione del parroco.

d)      Copia provvedimento di ammissione al matrimonio rilasciata dal Tribunale dei Minorenni (in caso di matrimonio tra minorenni, con almeno sedici anni di età).

e)      Se stranieri, nulla osta al matrimonio (art.166 C.C.), rilasciato dalle loro autorità consolari, debitamente tradotto in lingua italiana ed eventualmente legalizzato; se residenti in Italia, oltre al nulla osta occorrono anche l’atto di nascita e il certificato di residenza (i documenti rilasciati all’ estero devono essere legalizzati dal Consolato italiano competente).

 

N.B.: Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in altro Comune, viene rilasciata apposita delega.

 

COSTI: Marca da bollo di € 16,00 per l’atto di pubblicazione. Nel caso in cui uno dei due sposi non sia residente nel comune, le marche da bollo da € 16,00 sono due.

 

Cittadini italiani

 

L’Ufficiale dello stato civile rilascerà agli sposi:

§         nel caso di matrimonio religioso il certificato di eseguite pubblicazioni (matrimonio cattolico) oppure l’autorizzazione al matrimonio per il Ministro di Culto (altri culti);

§         nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune italiano, l’atto di delega in favore del Sindaco del Comune prescelto.

Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le pubblicazioni come mai avvenute.

Sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni anche i cittadini stranieri, residenti o domiciliati che  vogliono contrarre matrimonio  civile o religioso in Italia.

Cittadini Stranieri

N.B.  Il cittadino straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana deve farsi assistere da un interprete, sia per la richiesta delle pubblicazioni che  per il matrimonio.

Cittadino straniero di passaggio

I cittadini stranieri non residenti né domiciliati non sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni

  • devono comunque rendere all’ufficiale dello stato civile del Comune ove intendono sposarsi  una  dichiarazione sull’inesistenza degli impedimenti al matrimonio  previsti dall’art. 85, 86, 87 e 88 del Codice civile producendo la documentazione, sopra riportata.
  • (La documentazione  dovrà essere anticipata, almeno otto  giorni prima,   a mezzo fax unitamente alla fotocopia del documento di identità degli Sposi e dei 2  testimoni che dovranno essere presenti al matrimonio)
  • Tale dichiarazione , deve essere resa, previo appuntamento,   entro il giorno precedente la data fissata per il matrimonio alla presenza di un interprete, se  uno o entrambi gli sposi non conosce/ono perfettamente  la lingua italiana.

N.B. L’interprete deve essere contattato direttamente dagli interessati e rappresenta un elemento fondamentale affinchè la celebrazione possa svolgersi regolarmente.

Se uno o entrambi gli sposi sono residenti a Capraia e Limite devono presentarsi muniti di documento di identità all’Ufficio di Stato Civile in orario di apertura al pubblico per sottoscrivere le pubblicazioni (non è necessario appuntamento). All’acquisizione dei documenti necessari ai fini della celebrazione del matrimonio provvederà d’ufficio l’Ufficiale dello Stato civile.
Nel caso in cui gli sposi vogliano contrarre matrimonio religioso dovranno presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile con la richiesta di pubblicazioni civili del parroco.

La pubblicazione avviene mediante pubblicazione dell’atto all’albo pretorio on line del Comune di Capraia e Limite, per la durata di otto giorni consecutivi. Il matrimonio non può essere contratto prima del quarto giorno successivo al termine delle pubblicazioni. Se uno degli sposi è residente in un Comune diverso, l’ufficiale di Stato Civile provvede a richiedere la pubblicazione anche a questo Comune.
Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dal termine del periodo di pubblicazione.

Se uno degli sposi è cittadino straniero deve presentarsi munito di nulla-osta alla celebrazione del matrimonio rilasciato dalla propria ambasciata (con firma legalizzata del Console presso la Prefettura – Ufficio territoriale di governo , via Giacomini, 8) e documento di identità.
Quando il cittadino straniero non conosce la lingua italiana deve presentarsi all’ufficio di stato civile con un interprete, che provvede alle necessarie traduzioni.

Requisiti

  • Essere iscritto nell’anagrafe dei residenti o nell’anagrafe dei cittadini residenti all’estero (AIRE) di Capraia e Limite;
  • libertà di stato;
  • capacità a contrarre matrimonio.

Documentazione

Per il matrimonio da celebrare con rito civile, l’Ufficio di Stato Civile provvede direttamente alla richiesta dei documenti. Per il matrimonio da celebrare con rito cattolico o di altro culto ammesso, i futuri sposi devono produrre richiesta di pubblicazioni da parte del ministro di culto.

Se uno di loro è cittadino straniero deve produrre nulla-osta rilasciato dalla propria Ambasciata con firma legalizzata del console. Per il minore di anni 18 (che abbia compiuto 16 anni) è necessario decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minorenni.

Costi

Per ogni pubblicazione di matrimonio da effettuare nel Comune di Capraia e Limite è necessario corrispondere l’importo di € 16,00.
Per le pubblicazioni da effettuare in altri Comuni va corrisposto lo stesso importo € 16,00.
Nessuna contribuzione è prevista per pubblicazioni su richiesta di un Consolato d’Italia all’estero.

Normativa

  • D.P.R.3.11.2000 n.396 art.50 e seguenti;
  • art. 116 c.c.;
  • legge n. 94/2009.

Osservazioni

SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE
La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI può essere dichiarata all’atto di celebrazione del matrimonio, previo opportuno preavviso all’Ufficiale di Stato Civile al momento delle pubblicazioni, nel caso di matrimonio civile; oppure al Parroco, nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI.
Resta comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto notarile anche dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso, è il notaio che trasmette l’atto al Comune).

Le pubblicazioni durano otto giorni consecutivi. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dal compimento delle pubblicazioni. Se trascorrono più di centottanta giorni, le pubblicazioni si considerano come non avvenute e vanno ripetute.