Presentazione candidature: non è più necessaria la comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare

Con la legge 29 luglio 2021, n. 108 la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell’articolo 14 della legge n. 53 / 1990, come modificato, da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pertanto non è più necessaria la comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare al presidente della provincia e al Sindaco.