I cittadini che, a qualsiasi titolo, danno alloggio ovvero ospitano uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assumono per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cedono allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, sono tenuti a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’Autorità Locale di P.S. (Commissariato di P.S. oppure, ove manchi, al Sindaco).
La comunicazione deve contenere:
- le generalità del denunciante e quelle dello straniero o apolide;
- gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano;
- l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio;
- il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Le violazioni delle predette disposizioni sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 Euro.
Il modulo scaricabile a fondo pagina deve essere presentato debitamente compilato al Protocollo (presso l’Ufficio Servizi al Cittadino), allegando le copie dei documenti di identità del dichiarante e dello straniero, che rilascerà una copia della dichiarazione come ricevuta.