Diritto di Asilo
La Costituzione Italiana all’art.10 comma 3 sancisce che ”lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese, l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
Il vero e proprio diritto d’asilo è riconducibile a questo articolo costituzionale e presuppone che al richiedente sia impedito nel paese d’origine l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
Il cittadino straniero che voglia vedersi riconosciuto il diritto d’asilo, deve rivolgersi alla Polizia di Frontiera al momento dell’ingresso in Italia o alla Questura, se non è presente la Polizia di Frontiera.
La domanda viene inoltrata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani). La convocazione all’udienza viene comunicata dalla Questura all’indirizzo presentato al momento della domanda.
L’asilo e lo status di rifugiato si basano sull’applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951.
E’ in questa Convenzione che viene data per la prima volta una definizione generale e internazionalmente riconosciuta di ”rifugiato” e di tutti i diritti che sono conseguenti al riconoscimento di tale status.