I cigli e i fossi di scolo, situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, possessori o detentori della fossa, in solido con i proprietari, essere ricavati almeno una volta all’anno, entro il termine del 30 Maggio dell’anno corrente, e, se necessario, anche più volte durante l’anno.
Prima della scadenza, l’Autorità Comunale può ordinare, se necessario, la manutenzione e pulizia. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 30 Maggio.
Prima della scadenza, l’Autorità Comunale può ordinare, se necessario, la manutenzione e pulizia. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 30 Maggio.
Allegato: regolamento di polizia rurale