Le terre e rocce da scavo sono classificate come rifiuto speciale la cui gestione deve avvenire nel rispetto delle modalità di deposito temporaneo (art. 183 comma 1 lett. m) e attraverso l’avvio a recupero ovvero a smaltimento in impianti idonei debitamente autorizzati (art. 208).
L’art. 186 del d lgs n. 152/2006, come modificato dal d. lgs. n. 4/2008, permette, invece, la gestione di terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti in presenza di ben precise e particolari condizioni.
Le condizioni obbligatorie e contestuali per cui è possibile la gestione di tale materiale al di fuori del regime dei rifiuti sono le seguenti (art. 186 comma 1):
a) il riutilizzo deve avvenire all’interno di interventi e opere preventivamente individuati e definiti;
b) deve essere certo l’integrale riutilizzo sin dalla fase della loro produzione;
c) il riutilizzo integrale deve avvenire senza trattamenti o trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale;
d) deve essere garantito un elevato livello di tutela ambientale;
e) terre e rocce da scavo non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica (anche se il livello di inquinamento del sito di produzione fosse inferiore ai limiti del sito di destinazione);
f) il materiale da riutilizzare deve essere compatibile con il sito di destinazione (litologia, granulometria, geomeccanica, etc..);
g) deve essere dimostrata la certezza del riutilizzo. Nei processi industriali, come sottoprodotto, in sostituzione dei materiali di cava deve avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 183 comma 1 lett. p) del d. lgs. n. 4/2008;
La sussistenza dei suddetti requisiti, ai fini dello svincolo delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti, deve avvenire nell’ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti da cui si originano tali materiali (VIA, AIA, PdC ovvero DIA) e ivi verificati dalle amministrazioni competenti (art. 186 comma 2 e 3).
Il soggetto preposto allo svincolo dal regime dei rifiuti non è più l’ente che rilascia l’autorizzazione all’intervento di destinazione, ma quello competente ad autorizzare lo scavo da cui si originano le terre e rocce.
Il riutilizzo può avvenire nel medesimo intervento di produzione ma anche in interventi diversi ed il processo di produzione e riutilizzo non deve necessariamente essere contemporaneo, ma preventivamente individuato.
Nel caso di utilizzo non contestuale alla produzione, devono essere definite le caratteristiche del sito di deposito ai fini della tutela ambientale; deposito che non può protrarsi per più di un anno, nel caso di riutilizzo in sito differente, ovvero tre anni nel caso di riutilizzo nel medesimo sito.
La richiesta del parere ARPAT non è più obbligatoria.
Lo svincolo dal regime dei rifiuti di terre e rocce da scavo avviene contestualmente al rilascio del permesso a costruire ovvero alla perfezionamento della DIA.
Con la comunicazione di fine lavori gli interessati devono dimostrare l’effettivo riutilizzo delle terre e rocce da scavo eventualmente svincolate dal regime dei rifiuti (modulistica predisposta dalla provincia) ovvero dimostrare con i formulari l’avvio a recupero o a smaltimento delle terre e rocce da scavo gestite come rifiuti.
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 186 come modificato dal d. lgs. n. 4/2008, per i progetti di riutilizzo autorizzati ai sensi del precedente art. 186 e in corso di realizzazione ovvero per quelle richieste di riutilizzo in corso di autorizzazione, gli interessati devono presentare entro 90 gg (entro la data del 13/05/2008) la documentazione necessaria ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del nuovo art. 186, senza che ciò comporti ripetizioni o sospensioni dei procedimenti in corso (VIA, AIA, PdC e DIA).
Documentazione
Documentazione da allegare alla pratica edilizia
Nel procedimento di autorizzazione dell’intervento edilizio deve essere ricompresa la documentazione per l’esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina dei rifiuti, dimostrando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 186.
Gli interessati che intendono inoltrare la richiesta di esclusione dal regime dei rifiuti di terre e rocce da scavo debbono presentare contestualmente alla pratica edilizia (PdC, DIA, VIA, AIA) la seguente documentazione:
- Domanda di richiesta, debitamente compilata (cliccare per scaricare il modello)
- Autorizzazioni edilizie siti di riutilizzo
- Relazione tecnica comprendente tutti quegli allegati ritenuti necessari al fine della dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 186 comma 1
- Copia carta d’identità
ATTENZIONE!
i modelli devono essere compilati in ogni loro parte, altrimenti non potranno essere accettati da questo Ufficio.
Normativa
Decreto legislativo n. 152/2006
Decreto legislativo n. 4/2008