Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D.Lvo 507/93.
In particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
1) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero senza fine di lucro, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di giorni cinque;
2) sosta di caravans o roulottes per un periodo non superiore a giorni tre;
3) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;
4) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
5) occupazioni con ponti, steccati, scale. Pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento di infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad una giornata;
6) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
Sono esenti altresì le seguenti occupazioni permanenti:
a) le cassette per l’impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi. In ogni caso gli Enti e le Società concessionari di pubblici esercizi telefonici o per trasporto di energia sono tenuti al pagamento della tassa;
b) i passi carrabili unici ed indispensabili per l’accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;
c) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad essi assegnati;
d) i balconi, i poggioli, le verande, le grondaie del tetto delle case, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari nonché i fori o globi illuminati posti all’esterno dei negozi;
e) i passi carrabili per soggetti portatori di handicap.
f) Le rampe, gli scivoli posti agli accessi degli esercizi commerciali, case o uffici e comunque in tutti i casi di manufatti che consentano l’accesso a persone con ridotta funzionalità di deambulazione o che utilizzino sedie a rotelle per i loro spostamenti; i citati manufatti devono essere concepiti con il minor ingombro possibile dell’area pubblica o di uso pubblico e devono altresì essere in regola con le normative tecniche, di sicurezza e con le previste autorizzazioni preventive da rilasciarsi da parte del competente Ufficio Tecnico;
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