La legge n. 69 del 18 giugno 2009 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile”) impone, all’art. 21, comma 1, che tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curricula vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio.
La Circolare n. 3/2009 del Dipartimento della Funzione Pubblica specifica quanto segue:
“A tale riguardo, si precisa pertanto, che le amministrazioni dovranno pubblicare per ogni ufficio o unità organizzativa di livello dirigenziale:
- i dati mensili relativi alle percentuali di assenza del personale, individuate rapportando il numero di assenza dei giorni complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento. Nel computo delle assenze dovranno essere calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa congedo obbligatorio, ecc.), del personale dell’ufficio od unità organizzativa (compreso il dirigente);
- il dato relativo alla presenza dovrà emergere dal rapporto percentuale tra il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati dal personale dell’ufficio o unità organizzativa (compreso il dirigente e il numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento.”
Assenze dei dipendenti – 2016
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