Accensione del riscaldamento

  • Accensione riscaldamento

    In base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 l’esercizio degli impianti destinati al riscaldamento invernale è consentito per 12 ORE giornaliere nel periodo compreso tra il 1° NOVEMBRE e il 15 APRILE (zona climatica ”d”). Per questa zona climatica, la temperatura all’interno delle abitazioni non deve superare i 20°, con una tolleranza massima di 2° in più. In presenza di condizioni climatiche eccezionali, il sindaco può consentire l’accensione degli impianti termici al di fuori di tale periodo, tramite un’apposita ordinanza.