-
Trascrizione del divorzio
La sentenza di divorzio viene annotata dall’Ufficiale di Stato Civile nei registri di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio. Il Tribunale o la Corte d’Appello trasmettono la sentenza all’ufficio di Stato Civile. L’Ufficiale di Stato civile, ricevuta la sentenza, accerta che la stessa sia passata in giudicato e che contenga certificazione del Cancelliere, ed esegue l’annotazione. Dopodichè l’Ufficiale di Stato Civile appone l’annotazione sul relativo atto di matrimonio, di ciò dà assicurazione alla Cancelleria del Tribunale.
Contemporaneamente dà comunicazione ai Comuni di residenza e nascita degli ex-coniugi ed informa quest’ultimi dell’avvenuta trascrizione della sentenza di divorzio.Dove – comune di fucecchio :
Normativa :
Decreto del Presidente della Repubblica 396/2000
Legge 898/1970