TOSAP – I tipi di occupazione

TOSAP – LE OCCUPAZIONI PERMANENTI – LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE – PASSI CARRABILI – ACCESSI A RASO
 
 Descrizione sintetica
LE OCCUPAZIONI PERMANENTI – LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE – PASSI CARRABILI – ACCESSI A RASO
 Dove rivolgersi
Tributi Piazza 8 Marzo 1944, 9 – Limite sull’Arno
TEL. 0571 978143 – 978148 FAX 0571 979503
 A chi rivolgersi
Ufficio Tributi Piazza 8 Marzo 1944, 9 Limite sull’Arno

 Orari
Martedì   15.00   18.00        
Sabato   08.30   13.00        
Lunedì-Venerdì   08.30   13.00        


L’APERTURA POMERIDIANA SARA’ SOSPESA NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO

 Legge o norma di riferimento
DECRETO LEGISLATIVO 507/1993

DECRETO LEGISLATIVO 566/1993

REGOLAMENTO COMUNALE TOSAP

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 40 DEL 28/03/2007

 Descrizione estesa
Sono occupazioni permanenti quelle di carattere stabile, non inferiori come durata all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti.

A precisazione di quanto indicato all’art. 38 del D.Lvo 507/93 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette a pagamento della tassa:

a) chioschi, edicole, casotti e simili;
b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura e specie portanti pubblicità, annunzi o simili che comunque proietti sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm dal filo del muro;
c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l’accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
e) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell’acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
g) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune.

A precisazione di quanto indicato nell’art. 45 del D.Lvo 507/93, sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;

b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;

c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti a negozi di vendita o all’interno di mercati;

d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all’esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;

e) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;

f) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;

g) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio intesa a permettere e facilitare l’accesso con veicoli ad una proprietà privata.

I passi a raso non sono tassabili, tuttavia, su espressa richiesta del proprietario, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, è possibile vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di 1 mt tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato e previo rilascio di apposito cartello segnaletico.

E’ diritto del contribuente, previa espressa richiesta in qualsiasi momento, procedere all’affrancazione del tributo dovuto sui passi carrabili, mediante la corresponsione di una somma pari a 20 annualità della corrispondente tassa dovuta. Tale disposizione ha carattere oggettivo e ciò significa che non viene meno nell’ipotesi di alienazione dell’immobile cui afferisce. L’esercizio di tale diritto nel corso dell’anno non esclude dall’imposizione di quanto dovuto per detto anno.

 Documenti da presentare
 
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