Descrizione
In caso di omesso o parziale versamento dell’IMU o della TASI è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Ci sono sei tipologie di ravvedimento
- Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 15 giorni dalla scadenza del tributo con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Intermedio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento Ordinario: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo ma comunque entro un anno e prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento ultraannuale: è applicabile entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva ma entro 2 anni e prevede una sanzione fissa del 4,28% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- Ravvedimento lungo: è applicabile oltre i 2 anni dal termine di presentazione della dichiarazione successiva ma entro 5 anni e prevede una sanzione fissa del 5% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
Per facilitare il cittadino nel calcolo del ravvedimento e nella compilazione dell’F24, si consiglia di utilizzare il “calcolatore IMU “.