ICI – Le sanzioni

A chi rivolgersi
Ufficio Tributi Piazza 8 Marzo 1944, 9 Limite sull’Arno

e-mail tributi@comune.capraia-e-limite.fi.it

 
Orari
Martedì       15.00       18.00               
Sabato       08.30       13.00               
Lunedì-Venerdì       08.30       13.00               

L’APERTURA POMERIDIANA SARA’ SOSPESA NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO
 
Legge o norma di riferimento
D.LVO 504 DEL 30/12/1992
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DELL’11/04/2007
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DELL’11/04/2007
Legge 126/2008
DL 93/2008
REGOLAMENTO COMUNALE ICI
 
Descrizione
Per omesso, tardivo o insufficiente pagamento dell’imposta si applica la sanzione del 30% dell’ammontare dell’imposta, non versata o tardivamente versata. sulla somma dovuta per imposta si applicano gli interessi moratori nella stessa misura previsti per le imposte erariali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili nella misura del 2.5% fino al 31/12/2007, 3% fino al 31/12/2009, 1% fino al 31/12/2010, 1,5% fino al 31/12/2011 dopodichè il 2,5%;

Per omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100%, al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00;

Se la dichiarazione o denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta si applica la sanzione amministrativa € 51,00 a € 258,00.
La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissioni di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni della richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Il Comune di Capraia e Limite, nell’esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina della proprie entrate tributarie, riconosciuta dall’art. 52 del d. lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall’art. 50 della l. 28/12/1997 n. 449, introduce nel proprio ordinamento l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 19/6/1997 n. 218

L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell’Ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano, dal campo applicativo dell’istituto, le questioni cosidette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Il procedimento di definizione dell’accertamento con adesione può essere attivato: – a cura dell’Ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento; – su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’accertamento.

Per maggiori dettagli si rimanda al regolamento comunale per l’accertamento con adesione.
 

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