ICI – Le aliquote

A chi rivolgersi
Ufficio Tributi Piazza 8 Marzo 1944, 9 Limite sull’Arno

e-mail tributi@comune.capraia-e-limite.fi.it


Orari

Martedì       15.00       18.00
Sabato       08.30       13.00
Lunedì-Venerdì       08.30       13.00

L’APERTURA POMERIDIANA SARA’ SOSPESA NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO

Legge o norma di riferimento
D.LVO 504 DEL 30/12/1992
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DELL’11/04/2007
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DELL’11/04/2007
Legge 126/2008
DL 93/2008
REGOLAMENTO COMUNALE ICI

Descrizione
Per l’anno 2011 le aliquote ICI sono state riconfermate.

L’art. 1 del d.l. 27/05/2008 n. 93, convertito dalla Legge 126/2008, stabilisce l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze cosi’ come definite dal regolamento ICI vigente, con esclusione delle unita’ immobiliari classificate catastalmente come A01 – A08 e A09.

7,00 per mille – aliquota ordinaria per fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.

5,50 per mille – aliquota per l’abitazione principale (solo per gli immobili classificati catastalmente in A01 – A08 – A09), stesso trattamento tributario per le loro pertinenze destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, previste nelle categorie C/6 – C/7 – C/2 fino a 2 unità.

5,50 per mille – aliquota per gli alloggi locati con contratto registrato, a persone che li utilizzano come abitazioni principali.
(a tal fine deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro la scadenza del versamento a saldo, che si intende tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni allegato b)

3 per mille – aliquota per gli immobili adibiti ad uso abitativo concessi in locazione con contratti concordati a titolo di abitazione principale, ai sensi della legge 431/98 (allegato d)

7 per mille – aliquota per gli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione del soggetto passivo;

La detrazione per abitazione principale e’ pari ad € 103,29

Dal 1/1/2007 e’ considerata unita’ adibita ad abitazione principale quella in cui il soggetto passivo ha, salvo prova contraria, la residenza anagrafica.

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L’inagibilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche: immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1), lett. c), d) e e). della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata:

1) da parte dell’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione;

2) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000.

La richiesta della perizia o la dichiarazione sostitutiva (allegato c) deve essere presentata dal proprietario entro la scadenza della rata a saldo per l’anno impositivo. Il comune si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

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