A chi rivolgersi
Ufficio Tributi Piazza 8 Marzo 1944, 9 Limite sull’Arno
e-mail tributi@comune.capraia-e-limite.fi.it
Orari
Martedì 15.00 18.00
Sabato 08.30 13.00
Lunedì-Venerdì 08.30 13.00
L’APERTURA POMERIDIANA SARA’ SOSPESA NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO
Legge o norma di riferimento
D.LVO 504 DEL 30/12/1992
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DELL’11/04/2007
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DELL’11/04/2007
Legge 126/2008
DL 93/2008
REGOLAMENTO COMUNALE ICI
Descrizione
Per stabilire quanto si deve pagare è necessario prima determinare la base imponibile.
La base imponibile è data dal valore dell’immobile con riferimento a diversi parametri:
per i fabbricati si applica alla rendita catastale (aumentata del 5%), il coefficiente moltiplicatore previsto:
– 100 per le categorie A, C (escluse A/10 e C/1)
– 50 per le categorie A/10 e D
– 34 per la categoria C/1
– 140 per la categoria B;
per le aree edificabili, la base imponibile è determinata dal valore venale di mercato al 1° gennaio dell’anno di imposizione, con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari;
per i terreni agricoli, viene stabilita dal reddito dominicale risultante in catasto al primo gennaio dell’anno in corso, (aumentato del 25%) e moltiplicato per 75.
Determinata la base imponibile, l’imposta si calcola applicando alla stessa l’aliquota prevista per la fattispecie rapportata ai mesi di possesso.
L’art. 1 del d.l. 27/05/2008 n. 93, convertito dalla Legge 126/2008, stabilisce l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze, cosi’ come definite dal vigente regolamento comunale.
zione non e’ riconosciuta alle unita’ immobiliari iscritte nelle categorie catastali A01 – A08 – A09 e sue pertinenze.
Dal 1/1/2007 e’ considerata unita’ adibita ad abitazione principale, quella in cui il soggetto passivo ha, salvo prova contraria, la residenza anagrafica.
Il pagamento dell’ICI può essere effettuato in due rate:
la prima – acconto – entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
la seconda deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Anche la detrazione per l’abitazione principale viene divisa tra prima e seconda rata. E’ tuttavia consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza dell’acconto barrando i due quadratini (acconto e saldo) sul bollettino di versamento.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta risulta inferiore a € 3,00 per ogni rata o € 6,00 in caso di versamento in unica soluzione.
Documenti
- DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 6/2007
- DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 5/2007
- DECRETO LEGISLATIVO 504/1992
- REGOLAMENTO COMUNALE ICI
- Legge 126/2008
- DL 93/2008
Schede
Responsabile dell’informazione
Lorella Francini