Applicazione Split payment – art. 1 comma 629 lettera b) Legge 23 dicembre 2014 n. 190

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici, tra i quali sono compresi anche i Comuni (prestazioni e cessioni per le quali detti enti non sono debitori IVA ), l’imposta IVA è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015.
Questa nuova disciplina quindi comporta per il fornitore l’obbligo di continuare ad indicare in fattura l’importo dell’IVA, il Comune provvederà a pagare solo l’imponibile trattenendo l’importo corrispondente all’imposta che  verrà riversata direttamente dall’ente all’Erario.
Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, il fornitore dovrà aggiungere alle proprie fatture la seguente dicitura:
” Scissione dei pagamenti – Art. 17 ter del DPR 633/1972 “”